Art. 45
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[1]Art. 45, comma 1, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.
[2]Le campagne di guerra sono valutate come altrettanti anni di servizio dopo compiuto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare al Monte-pensione alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva