Art. 46
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[1]Art. 4, comma 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]Ha diritto ad una indennita' per una sola volta:
- a)l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venti anni di servizio utile, sia dispensato dal servizio per una delle cause di cui all'art. 132, comma 1°, del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sulla istruzione elementare; o per essere stato riconosciuto inabile allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute;
- b)l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venti anni di servizio utile, cessi dal servizio, ed entro tre anni dalla Cessazione comprovi, con visita medica fiscale collegiale, di essere divenuto permanentemente inabile a riassumere il servizio in conseguenza di infermita' preesistente alla cessazione;
- c)l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venti anni di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa in eta' non inferiore ai sessant'anni;
- d)l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venticinque anni di servizio utile, cessi dal servizio per effetto della interdizione scolastica perpetua di cui all'articolo 150 del predetto testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, o per licenziamento in seguito a condanna che non importi la perdita del diritto all'indennita' ai sensi dell'art. 48 del presente testo unico.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva