Art. 47

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[1]Art. 5, comune' 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge. 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]Ha diritto a conseguire la pensione:

  • a)l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, sia dispensato dal servizio per una delle cause di cui all'art. 132, comma 1, del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, Sull'istruzione elementare; o per essere stato riconosciuto inabile allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute;
  • b)l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal servizio, ed entro tre anni dalla cessazione comprovi, con visita medica fiscale collegiale, di essere divenuto permanentemente inabile a riassumere servizio in conseguenza di infermita' preesistente alla cessazione;
  • c)l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa in eta' non inferiore ai sessant'anni;
  • d)l'insegnante che, dopo venticinque anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal sercizio per cause ed in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), f), del presente articolo;
  • e)l'insegnante che, dopo quaranta anni di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa ed in qualunque eta';
  • f)l'insegnante che sia reso permanentemente inabile per ferite ed altre lesioni traumatiche riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, qualunque sia la durata del servizio.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art47 · fonte su Normattiva