Art. 48

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[1]Art. 28, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 1 R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1796 e art. 2 e 3 R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559.

[2]Il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione si perde:

[3]1° per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

[4]2° per condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

[5]3° per la perdita della cittadinanza italiana.

[6]La perdita della cittadinanza italiana importa anche la decadenza dal godimento di pensioni e di indennita', con la decorrenza stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art48 · fonte su Normattiva