Art. 48
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[2]Il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione si perde:
[3]1° per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
[4]2° per condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;
[5]3° per la perdita della cittadinanza italiana.
[6]La perdita della cittadinanza italiana importa anche la decadenza dal godimento di pensioni e di indennita', con la decorrenza stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva