Art. 49
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[1]Art. 29, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453,
[2]Il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione, perduto per effetto delle condanne indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, puo' essere ripristinato quando intervenga la riabilitazione legale, e a cominciare dalla data del relativo decreto.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva