Art. 5

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[1]Art. 7, libro I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 1 e 2 R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700.

[2]Le spese di amministrazione sono ogni anno preventivamente stabilite con decreto del Ministro per le finanze, sopra proposta del direttore generale, sentiti il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e la Commissione di vigilanza.

[3]Gli stipendi degli impiegati sono anticipati dallo Stato, che ne sara' rimborsato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con i fondi di pertinenza del Monte-pensioni.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art5 · fonte su Normattiva