Art. 50
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[1]Art. 30, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.
[2]L'esercizio del diritto a conseguire l'indennita' o la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata la interdizione temporanea dai pubblici uffici fino a che non sia interamente decorsa la durata assegnata alla interdizione o la condanna non sia estinta.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva