Art. 51
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[1]Art. 50, commi 7, 8 e 9, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.
[2]Nessun conferimento di indennita' o di pensione potra' essere deliberato se non vi sia stata iscrizione almeno per dieci anni complessivamente al Monte-pensioni ed agli altri istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - esclusa l'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Strato - e agli enti con regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle casse, istituti o fondi speciali, di cui agli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, numero 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293, eccezione fatta per i casi previsti dagli articoli 47, lettera f) e 54, 1° comma, del presente testo unico.
[3]E' pure computabile per il decennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli istituti di previdenza con versamento del capitale accumulato.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva