Art. 52
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[1]Art, 9, commi 1, 2 e 5, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]La vedova dell'insegnante, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, ha diritto ad un'indennita se l'insegnante dopo dieci anni compiuti e prima di venti di servizio utile muoia in attivita' di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso, senza aver comprovata l'inabilita' di cui alla lettera b; del precedente art. 46. sempre che il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione dal servizio, ovvero, se contratto durante l'ultimo anno di servizio, sia nata prole, ancorche postuma.
[3]In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, l'indennita' spetta agli orfani ed alle orfane nubili minorenni legittimi o legittimati prima della cessazione dal servizio dell'insegnante, purche' sussistano le condizioni previste dal comma precedente.
[4]Gli orfani di maestre hanno diritto all'indennita', anche se abbiano il padre vivente.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva