Art. 53
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[1]Art, 53.
[2]Art. 10 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[3]La vedova, che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 52, ha diritto di conseguire la pensione:
- a)quando l'insegnante, dopo venti anni di servizio utile, muoia in attivita' di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso;
- b)quando l'insegnante muoia in pensione, o dopo averne acquisito il diritto.
[4]In Mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 52.
[5]Gli orfani di maestre hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva