Art. 53

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Art, 53.

[2]Art. 10 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[3]La vedova, che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 52, ha diritto di conseguire la pensione:

  • a)quando l'insegnante, dopo venti anni di servizio utile, muoia in attivita' di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso;
  • b)quando l'insegnante muoia in pensione, o dopo averne acquisito il diritto.

[4]In Mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 52.

[5]Gli orfani di maestre hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art53 · fonte su Normattiva