Art. 54
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[1]Art 12 R. decreto-legge 13 agosto 1926. n. 1500 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]La vedova, non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, dell'insegnante morto per causa avveratasi dopo il matrimonio e che sia fra quelle considerate alla lettera f) del precedente art. 47, ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dal marito.
[3]In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del l'art. 52 del presente testo unico.
[4]Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e, in ogni caso quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione viene ripartita tra la vedova e gli orfani a termini dell'art. 66 del presente testo unico.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva