Art. 55
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[1]Art. 26, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.
[2]L'orfano di padre e di madre, entrambi insegnanti iscritti al Monte, avra' diritto di conseguire i due distinti assegni, di cui agli articoli 52 e 53, del presente testo unico.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva