Art. 56
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[1]Art. 31, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.
[2]Nei casi di perdita del diritto a conseguire l'indennita' e di perdita o di sospensione del diritto a conseguire la pensione per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole dell'insegnante condannato e' liquidata l'indennita' o la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto se egli fosse morto il giorno in cui la sua condanna divenne irrevocabile.
[3]Qualora l'insegnante stato condannato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennita' o pensione, se al coniuge ed alla prole erasi liquidata l'indennita', ne verra' detratto l'ammontare da quella che dovrebbesi pagare all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessera' immediatamente.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva