Art. 57
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[1]Art. 13, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094,
[2]La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.
[3]Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore eta', e le orfane anche in eta' minore, col matrimonio.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva