Art. 57

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[1]Art. 13, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094,

[2]La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

[3]Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore eta', e le orfane anche in eta' minore, col matrimonio.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art57 · fonte su Normattiva