Art. 59
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[1]Art. 4, comma 2, R. decreto-legge 13 agosto 1926. n. 1500 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]L'indennita' dovuta all'insegnante e' pari ai tre quarti del valore capitale della pensione teorica determinata in base alle disposizioni del precedente art. 58, calcolato mediante l'applicazione della tabella B annessa ai presente testo unico.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva