Art. 6

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[1]Art 3, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 e art. 63, 69 e 71 testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

[2]Il patrimonio del Monte pensioni e' formato:

  • a)dal contributo degli insegnanti in servizio e pensionati;
  • b)dal contributo dello Stato, dei Comuni e degli enti morali ammessi al Monte;
  • c)dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;
  • d)dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art6 · fonte su Normattiva