Art. 60
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[1]Art. 8, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]La pensione non puo' superare la media del miglior triennio di stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti dall'insegnante, e non puo' essere inferiore:
- a)a L. 7600 se l'insegnante ha raggiunto i 40 anni di servizio utile;
- b)a L. 5000 se l'insegnante ha raggiunto i 35 anni di servizio utile e non i 40;
- c)a L. 2500 se l'insegnante non ha raggiunto i 35 anni di servizio utile;
- d)ai due terzi dell'ultimo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione assegnati all'insegnante, nei casi di cui alla lettera f) del precedente art. 47.
[3]Tuttavia, in nessun caso, la pensione minima puo' superare la media degli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti nell'ultimo anno di servizio.
[4]Agli effetti del presente articolo, durante l'aspettativa per motivi di salute, si considerano goduti per intero gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, che l'insegnante avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva