Art. 61

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[1],

[2]Art. 6, comma 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1094.

[3]Per la liquidazione dell'indennita' o della pensione si considerano goduti dagli insegnanti, durante i servizi utili:

  • a)per il periodo anteriore al 1° gennaio 1912, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione coi quali risultino iscritti al Monte pensioni alla data medesima, o, quando, per qualsiasi causa, manchi in tale data l'iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti alla data medesima, aumentati del 250 per cento;
  • b)per il periodo dal 1° gennaio 1912 al 30 aprile 1919, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione coi quali risultino iscritti al Monte pensioni, o, quando, per qualsiasi causa, manchi l'iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti, aumentati del 250 per cento;
  • c)per il periodo dal 1° maggio 1919 in poi, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione coi quali risultino iscritti al Monte pensioni, o, quando, per qualsiasi causa, manchi l'iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione effettivamente goduti.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art61 · fonte su Normattiva