Art. 62
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[1]Art. 6, commi 2, 3 e 4, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n 1500 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]Agli effetti previsti dal precedente art. 61, per i servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1912 dagli insegnanti che a tale data non fossero in servizio, si considerano goduti gli stipendi minimi legali assegnati dalla tabella vigente al 1912 ai posti occupati dagli insegnatiti medesimi alla data di cessazione dall'ultimo servizio immediatamente precedente al 1° gennaio 1912, aumentati del 250 per cento.
[3]Nei casi in cui per i posti occupati dagli insegnanti indicati al comma precedente, non tosse dalle leggi prescritto alcuno stipendio minimo, si considerano goduti, per lutti i servizi anteriori al 1912, gli stipendi ed alti assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti, purche' non inferiori al minino stabilito dall'art. 19 del presente testo unico alimentati del 250 per cento.
[4]All'atto della liquidazione dell'indennita' o della pensione si considerano come pagati regolarmente i contributi dovuti per i servizi anteriori al 1912.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva