Art. 63
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[1]Art. 6, comma 5, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella, legge 16 giugno 1927, n 1094
[2]Agli effetti dei precedenti articoli 61 e 62, durante l'aspettativa per motivi di salute si considerano goduti per intero gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione che l'insegnante avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva