Art. 65
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[1]Art 11, comma 4, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927. n. 1094.
[2]La misura della pensione liquidata alla vedova con o senza prole, o agli orfani, non puo' essere inferiore alle L. 1500, ma non puo' superare la pensione liquidata o che sarebbe spettata all'insegnante.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva