Art. 66

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 12, R. decreto legge 13 agosto 1926. n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927. n. 1094

[2]Nel caso previsto dal precedente art. 54 la vedova o gli orfani hanno diritto alla pensione in misura uguale a quella liquidata o elle sarebbe spettata all'insegnante.

[3]Quando ricorrono le condizioni contemplate al terzo comma dell'articolo sopracitato, la pensione liquidata come al comma precedente viene ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' in parti uguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art66 · fonte su Normattiva