Art. 66
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[1]Art. 12, R. decreto legge 13 agosto 1926. n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927. n. 1094
[2]Nel caso previsto dal precedente art. 54 la vedova o gli orfani hanno diritto alla pensione in misura uguale a quella liquidata o elle sarebbe spettata all'insegnante.
[3]Quando ricorrono le condizioni contemplate al terzo comma dell'articolo sopracitato, la pensione liquidata come al comma precedente viene ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' in parti uguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva