Art. 67

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[1]Art. 21, commi 3 e 4, libro III. parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 4,53. art 33. comma 6. R. decreto-legge 15 aprile 1926, n 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293

[2]Per la determinazione delle singole quote di Pensione o di indennita', secondo le norme contenute nelle tabelle annesse al presente lesto unico quando nel numero di anni di servizio risulti una frazione di anno, se questa eccede i sei mesi e' calcolata per un anno intero, altrimenti si trascura.

[3]La medesima norma sari seguita nella determinazione della eta' degli insegnanti.

[4]Gli stipendi da prendersi per base per la determinazione delle singole quinte di pensione o di indennita' sono calcolati con la norma di cui all'art. 26 del presente testo unico.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art67 · fonte su Normattiva