Art. 67
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[2]Per la determinazione delle singole quote di Pensione o di indennita', secondo le norme contenute nelle tabelle annesse al presente lesto unico quando nel numero di anni di servizio risulti una frazione di anno, se questa eccede i sei mesi e' calcolata per un anno intero, altrimenti si trascura.
[3]La medesima norma sari seguita nella determinazione della eta' degli insegnanti.
[4]Gli stipendi da prendersi per base per la determinazione delle singole quinte di pensione o di indennita' sono calcolati con la norma di cui all'art. 26 del presente testo unico.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva