Art. 68

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[1]Art. 22, comma 2, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 45, comma 2, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293, e art. 3 R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661).

[2]L'aumento della indennita' o della pensione dipendente dalla valutazione delle campagne di guerra, prevista dal precedente art. 45, e' calcolato in una frazione dell'indennita' o della pensione valutata in base al servizio effettivo, avente per numeratore il numero delle campagne di guerra e per denominatore il numero degli anni di servizio effettivo in base a cui e' stata determinata l'indennita' o la pensione.

[3]Il valore capitale corrispondente all'aumento della indennita' o della pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra verra' corrisposto al Monte-pensioni, all'atto delle singole liquidazioni, dal Ministero dell'educazione nazionale, che togliera' i fondi necessari dal capitolo del proprio bilancio passivo attualmente intitolato: «Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra».

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art68 · fonte su Normattiva