Art. 68
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[2]L'aumento della indennita' o della pensione dipendente dalla valutazione delle campagne di guerra, prevista dal precedente art. 45, e' calcolato in una frazione dell'indennita' o della pensione valutata in base al servizio effettivo, avente per numeratore il numero delle campagne di guerra e per denominatore il numero degli anni di servizio effettivo in base a cui e' stata determinata l'indennita' o la pensione.
[3]Il valore capitale corrispondente all'aumento della indennita' o della pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra verra' corrisposto al Monte-pensioni, all'atto delle singole liquidazioni, dal Ministero dell'educazione nazionale, che togliera' i fondi necessari dal capitolo del proprio bilancio passivo attualmente intitolato: «Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra».
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva