Art. 69

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[1]Art.. 23, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 47, commi 3 e 4, R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

[2]Negli anni di servizio dell'insegnante, utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennita', si computeranno anche quelli passati, senza pagamento di contributo, nell' insegnamento presso asili costituiti in ente morale e non iscritti al Monte; ma in tal caso dalla pensione o dalla indennita' a liquidarsi si detrarra' una quota corrispondente al servizio prestato in detti asili.

[3]Tale quota e' determinata in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte-pensioni e alla dipendenza degli enti predetti.

[4]Agli effetti di tale detrazione le durate di servizio sono computate in mesi interi trascurando le frazioni di mese.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art69 · fonte su Normattiva