Art. 70
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[1]Art. 15 commi 4 e 5, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]L'acconto mensile di pensione previsto dal successivo articolo 81 del presente testo unico per l'insegnante sara' pari alla pensione minima dovuta secondo le disposizioni del precedente art. 60, e per la vedova e per gli orfani sara' pari all'aliquota di riversibilita' stabilita dal precedente art. 64, applicata alla pensione minima che sarebbe spettata all'insegnante, ed in ogni caso non inferiore al minimo di cui al precedente art. 65.
[3]Insieme con l'acconto verra' anche corrisposta la indennita' di caroviveri eventualmente dovuta secondo le disposizioni vigenti.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva