Art. 71

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 15, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

[2]Gli insegnanti che godono una pensione a carico del Monte, se l'ammontare di essa e' compreso fra L. 301 e L. 600, rilasciano la ritenuta dell'1 per cento e del 2 per cento, se l'ammontare dell'assegno stesso e' superiore a L. 600.

[3]In nessun caso pero' le pensioni al netto della ritenuta dell'1 per cento potranno essere inferiori a L. 300, e quelle al netto della ritenuta del 2 per cento potranno essere inferiori a L. 600, depurate della ritenuta dell'1 per cento.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art71 · fonte su Normattiva