Art. 72
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[1]Art. 32, libro III, parte I, testo unico, 2 gennaio 1913, n, 453.
[2]A richiesta del titolare del conto individuale, di cui all'art. 27, o della vedova o degli orfani minorenni aventi, diritto a pensione, e al momento che la conseguono, il capitale costituito nei modi indicati nello stesso articolo, potra' essere trasformato, rispettivamente, in speciale assegno vitalizio o temporaneo fino al ventunesimo anno di eta', in ogni caso esente dalla ritenuta, di cui al precedente art. 71.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva