Art. 73
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[1]Art. 33; commi 4 e 5, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1912, n. 453, art. 2, comma 2, decreto-legge Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094; art. 47, commi 3 e 4, R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293; e art. 18 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]Nei casi di cumulo dei servizi indicati nel precedente articolo 42, la pensione o la indennita' sara' liquidata ai termini del presente testo unico e ripartita a carico del Monte-pensioni e dello Stato in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte-pensioni e alla dipendenza dello Stato.
[3]Agli effetti di tale riparto i periodi di servizio sono computati in mesi interi, trascurando le fraziona di mese.
[4]Avra' pero' facolta' di richiedere la liquidazione a norma delle leggi sugli impiegati civili per tutta la durata del servizio, compreso quello prestato sia ai Comuni che allo Stato, nella qualita' di direttore didattico, insegnante ordinario, straordinario, titolare, supplente, provvisorio, assistente e in soprannumero, il pensionando che si trovi alle dipendenze dello Stato.
[5]La quota da corrispondersi dal Monte-pensioni e', determinala con l'applicazione delle norme proprie del Monte, tenendo conto dei servizi effettivamente resi allo Stato, come se essi fossero stati prestati con iscrizione a regolamenti speciali per le pensioni di cui al successivo art. 94.
[6]Lo Stato corrispondera' in ogni caso la differenza tra la quota a carico del Monte-pensioni e l'assegno complessivo liquidato dalla Corte dei conti ai termini delle leggi sulle pensioni degli impiegati civili.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva