Art. 75

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]titar+Art. 34, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, a 453.

[2]Le istanze per le ammissioni degli insegnanti, delle loro vedove e dei loro orfani al godimento della pensione o della indennita' dovranno essere presentate ai Regi provveditorati agli studi, i quali, quando, le trovino regolarmente istruite, le trasmetteranno alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art75 · fonte su Normattiva