Art. 75
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[1]titar+Art. 34, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, a 453.
[2]Le istanze per le ammissioni degli insegnanti, delle loro vedove e dei loro orfani al godimento della pensione o della indennita' dovranno essere presentate ai Regi provveditorati agli studi, i quali, quando, le trovino regolarmente istruite, le trasmetteranno alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva