Art. 77
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[2]Entro 90 giorni dalla comunicazione delle deliberazioni di cui all'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale procede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.
[3]Questo diritto di ricorso e' dato anche alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ed ai Comuni che hanno regolamenti speciali per la pensione dei loro insegnanti, di cui al successivo art. 94.
[4]La deliberazione della Corte dei conti per il conferimento ed il riparto degli assegni, di cui al terzo comma del precedente art. 76, e' comunicata, in via amministrativa, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, che ne rilascia ricevuta.
[5]Dalla data di consegna della deliberazione si inizia il decorso del termine per il ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite da parte della Direzione generale.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva