Art. 78

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[1]Art. 36, comma 3, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, numero 453; art. 2, parte terza, R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116 e art. 4 R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1368.

[2]Le pensioni e le indennita' sono pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di conferimento.

[3]Il pagamento degli assegni complessivi conferiti dalla Corte dei conti a termini del terzo comma del precedente art. 76 viene effettuato integralmente, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per i titolari che alla data di cessazione dal servizio erano iscritti al Monte pensioni.

[4]Per i titolari cessati dai servizio alle dipendenze dello Stato, il pagamento dell'intero assegno viene effettuato dal Ministero delle finanze, salvo rivalsa, verso gli enti debitori, delle quote parziali poste a loro carico.

[5]La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova o dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, ne' quello del Monte pensioni di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in piu', qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

[6]La riscossione della indennita' da parte degli interessati equivale all'accettazione di essa ed alla rinunzia al diritto di ricorso.

[7]Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art78 · fonte su Normattiva