Art. 79
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[1]Art. 37, libro III, parte I, t. u. 2 gennaio 1913, n. 453.
[2]Le pensioni, gli arretrati di esse e le indennita' non possono cedersi, ne' essere sequestrate, se non nei casi contemplati dalle leggi vigenti.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva