Art. 8
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[1]Art. 68, libro II, parte I e art. 6, comma I, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 1 e 2 R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950; art.2 R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582; art. 1 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 209, e art. 5 legge 14 giugno 1928, n. 1398.
[2]La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice del Monte-pensioni, riceve i contributi, i lasciti, le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi indicati nel precedente articolo 6 per collocarli in impiego fruttifero.
[3]I fondi disponibili si investono:
[4]1° in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato;
[5]2° per una quota non superiore al decimo, in cartelle del credito comunale e provinciale e in titoli a queste parificati, i quali fruttino un interesse non inferiore al 6,50 per cento annuo, tenendo conto dello scarto sul valore nominale;
[6]3° in mutui per opere pubbliche agli enti che possono essere mutuatari della Cassa depositi e prestiti, ai sensi delle disposizioni vigenti, con le norme e condizioni di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950; nonche al R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 209; e alla legge 14 giugno 1928, n. 1398;
[7]4° in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, giusta l'art. 2 del R. decreto-lege 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, e successive disposizioni;
[8]5° in conto corrente col Tesoro dello Stato.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva