Art. 80

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 14 R. decreto-Legge 13 agosto 1926, n. 1500 convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1094.

[2]L'ente alla cui dipendenza si trovava l'insegnante cessato definitivamente dal servizio o morto con diritto ad indennita', o pensione, trasmette, per il tramite del R. Provveditore agli studi, anche se l'interessato non ne taccia domanda, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, i titoli giustificativi del diritto al conseguimento dell'indennita' o della pensione, sia a favore dell'insegnante che della vedova, o degli orfani, entro un mese dall'avvenuta cessazione, o dalla morte, o dalla constatata inabilita' di cui alla lettera b) dei precedenti articoli,46 e 47.

[3]Il provvedimento che determina la cessazione dal servizio deve esplicitamente indicare la decorrenza dalla quale ha effetto.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art80 · fonte su Normattiva