Art. 81
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 15 commi 1, 2, 3 e 4, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1094.
[2]Ogni decreto o deliberazione da cui consegua la cessazione definitiva dal servizio di un insegnante avente diritto pensione ai termini del precedente art. 47, deve essere trasmesso dal Regio provveditore agli studi alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, alla data di emanazione, se l'insegnante a cui si riferisce dipenda dall'Amministrazione scolastica, o alla data di approvazione, se l'insegnante dipenda da altri enti.
[3]Insieme con l'atto citato del comma precedente il Regio provveditore trasmettera' un prospetto da cui risultino gli elementi essenziali per la determinazione del diritto dell'insegnante verso il Monte-pensioni.
[4]In caso di morte dell'insegnante in attivita' di servizio il Regio provveditore dovra' trasmettere il prospetto indicato al comma precedente insieme con l'atto di morte dell'insegnante e con gli atti comprovanti la sussisteza delle condizioni previste dal precedente art. 53 per la vedova e per gli orfani.
[5]In base a tali atti la Direzione generale suddetta provvedera' al pagamento di un acconto mensile a favore degli insegnanti o delle loro vedove o dei loro orfani nella misura rispettivamente prescritta dal precedente art. 70.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva