Art. 82

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[1]Art, 39, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 5, comma 2, Il decreto-logge 13 gennaio 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.

[3]Nel caso previsto dalla lettera b, del precedente art. 47, quando l'insegnante chieda la visita medica dopo la cessazione dal servizio, la pensione decorre dalla data di presentazione della relativa domanda.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art82 · fonte su Normattiva