Art. 83
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 16, cottimi 1, 2 e 4, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]Quando l'insegnante a favore del quale sia stata liquidata l'indennita' o la pensione, sia riassunto in servizio, potra' continuare a godere della pensione e verra' nuovamente iscritto al Monte per conseguire l'indennita' o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato.
[3]E data facolta', all'insegnante di ottenere che la nuova indennita' o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, rifondendo al Monte pensioni le somme pagategli a titolo d'indennita' o di pensione con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione o dell'indennita' in vigore al momento della domanda, previa rinuncia alla pensione liquidata, purche' ne faccia domanda, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di riassunzione.
[4]Il servizio utile dopo la presentazione della domanda dovra' essere di almeno due anni compiuti.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva