Art. 85
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[2]Agli insegnanti delle scuole elementari e degli asili d'infanzia mantenuti dai Comuni od eretti in ente morale, delle provincie del Carnaro (eccettuati gli insegnanti di cui al successivo art. 91) dell'Istria, di Trento, di Bolzano, di Trieste, di Zara e di Gorizia e dei territori delle provincie di Belluno e del Friuli gia' soggetti all'ex impero austro-ungarico, che abbiano cessato o che cesseranno dall'insegnamento dal 1° luglio 1924 in poi, alle loro vedove od ai loro orfani, gli assegni di riposo verranno liquidati e conferiti colle norme che si applicano per gli altri insegnanti iscritti al Monte-pensioni per gli insegnanti elementari, in quanto non sia diversamente disposto col presente testo unico.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva