Art. 86

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[1]Art. 2. R. decreto 1° febbraio 1925, n. 201; art. 20, comma 2, R. decreto legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]Nel servizio utile pel conseguimento della pensione o dell'indennita' si computera' anche quello prestato anteriormente al 1° luglio 1924 nelle provincie e nei territori di cui all'articolo precedente senza iscrizione al Monte pensioni.

[3]La pensione o la indennita' verra' in tal caso ripartita colle norme stabilite ai commi 1 e 2 dell'art. 73 del presente testo unico, mettendo a carico dello Stato la quota corrispondente ai servizi resi anteriormente al 1° luglio 1924, salvo i casi previsti dall'articolo seguente.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art86 · fonte su Normattiva