Art. 86
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[2]Nel servizio utile pel conseguimento della pensione o dell'indennita' si computera' anche quello prestato anteriormente al 1° luglio 1924 nelle provincie e nei territori di cui all'articolo precedente senza iscrizione al Monte pensioni.
[3]La pensione o la indennita' verra' in tal caso ripartita colle norme stabilite ai commi 1 e 2 dell'art. 73 del presente testo unico, mettendo a carico dello Stato la quota corrispondente ai servizi resi anteriormente al 1° luglio 1924, salvo i casi previsti dall'articolo seguente.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva