Art. 87

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[1]Art. 3 R. decreto 1° febbraio 1025, n. 201; art. 10, comma 3. del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293, e art. 20, comma. 2. R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]Qualora gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 85 e 86 abbiano, prima o dopo il 1° luglio 1924, prestato l'opera loro alla dipendenza di Comuni che conservano un regolamento proprio pel trattamento di riposo dei loro insegnanti, la pensione o la indennita' verra' ripartita a carico del Monte-pensioni per i periodi di iscrizione all'Istituto, a carico dello Stato per i servizi prestati anteriormente al 1° luglio 1924 in Comuni da tale data iscritti al Monte pensioni ed a carico dei Comuni non iscritti per i periodi di servizio ivi compiuti.

[3]La ripartizione verra' eseguita secondo le norme dell'articolo 73 del presente testo unico.

[4]Qualora il Comune non soggetto al Monte-pensioni avesse gia' risoluti i suoi rapporti con l'insegnante mediante la concessione di una pensione o di una indennita', o mediante il rimborso delle ritenute effettuate per la pensione a norma del proprio regolamento, si computera' il servizio soltanto per la liquidazione dell'assegno, detraendo da questa, una quota corrispondente al servizio prestato nel Comune nel modo previsto dall'art. 69 del presente testo unico.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art87 · fonte su Normattiva