Art. 88
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[2]Qualora gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 85, 86 e 87 dopo il 1° luglio 1924 abbiano sempre insegnato in Comuni aventi regolamento proprio pel trattamento di riposo dei loro insegnanti, i servizi prestati prima di tale data alla dipendenza dei Comuni iscritti al Monte pensioni dalla data medesima verranno computati a carico dello stato con l'applicazione delle norme degli articoli 103 e 104 del presente testo unico.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva