Art. 88

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[1]Art 4 R decreto 1° febbraio 1925. N. 201, e art. 10. comma 3, R. Decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

[2]Qualora gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 85, 86 e 87 dopo il 1° luglio 1924 abbiano sempre insegnato in Comuni aventi regolamento proprio pel trattamento di riposo dei loro insegnanti, i servizi prestati prima di tale data alla dipendenza dei Comuni iscritti al Monte pensioni dalla data medesima verranno computati a carico dello stato con l'applicazione delle norme degli articoli 103 e 104 del presente testo unico.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art88 · fonte su Normattiva