Art. 89
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[1]Art. 20, comma 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]Per la liquidazione dell'indennita' e della pensione, in tutt i casi contemplati dai precedenti articoli da 85 a 88, si considera goduto lo stipendio percepito dagli insegnanti al 1° luglio 1924, o alla data di eventuale reingresso in servizio, qualora al 1° luglio 1924 non esercitassero il magistero, ridotto a cinque decimi per il periodo anteriore al 1° maggio 1919, e a otto decimi per il periodo dal 1° maggio 1919 al 30 giugno 1924.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva