Art. 9

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[1]Art. 6, comma 2, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

[2]I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsivoglia altro titolo gratuito o corrispettivo perverranno al Monte-pensioni, saranno alienati e convertiti in danaro per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art9 · fonte su Normattiva