Art. 90
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[1]Art. 6 R. decreto 1° febbraio 1925, n.201.
[2]Nei casi previsti dai precedenti articoli da 85 a 89, la prova del servizio verra' costituita pel periodo anteriore, al l° luglio 1924 da un certificato del Regio provveditore regionale agli studi in cui siano indicati:
- a)i Comuni e gli enti pubblici alla cui dipendenza l'insegnante ha prestato servizio didattico:
- b)le date di inizio e di termine di ciascun periodo di insegnamento prestato con percezione di stipendio:
[3]2° pel periodo posteriore al 1° luglio 1924, e per ciascun ente presso il quale l'insegnante ha prestato l'opera sua, da un certificato di decorrenza del servizio, da copia delle deliberazioni di nomina, di conferma, di accettazione di dimissioni o di collocamento a riposo e da un elenco in cui vengano indicati per ciascun anno solare, al lordo di ogni ritenuta, lo stipendio, la indennita' di residenza e gli altri indumenti valutabili per la liquidazione degli assegni di riposo.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva