Art. 92
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 1 Legge 14 giugno 1928, n. 1469.
[2]Ai maestri elementari di cui ai precedenti articoli da 85 a 91, che siano stati dispensati o vengano dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana e che non abbiano raggiunto gli anni di servizio utile pel conseguimento di pensione o indennita', secondo le disposizioni vigenti alla data della loro cessazione dal servizio, si applicano le disposizioni del successivo art. 127, sempre che' non sia piu' favorevole l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del presente testo unico.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva