Art. 93
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[1],
[2]Art. 2 Legge 14 giugno 1928, n. 1469.
[3]Per la liquidazione ed il reparto della pensione o indennita' dovuta a norma del precedente articolo, si applica il disposto degli articoli dall'86 all'89 del presente testo unico e l'attribuzione della pensione, decorre dalla data della effettiva cessazione dal servizio.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva