Art. 94
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[1]Art. 33, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453
[2]Le disposizioni del presente testo unico, salvo quelle indicate negli articoli seguenti, non sono obbligatorie per quei Comuni dove, gia' al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, e finche' quei regolamenti non sono stati abrogati.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva