Art. 95
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[1]Art. 33, comma 2, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453,
[2]Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennita' da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai Comuni dove esistono regolamenti speciali e dove esistevano al 1° gennaio 1879.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva