Art. 96

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[1]Art. 33, commi 4 e 6, libro III, parte I. testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 47, comma 5. R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

[2]Nei casi previsti dall'articolo precedente, la pensione o la indennita' sara' liquidata ai termini del presente testo unico e ripartita nei modi stabiliti dal precedente art. 73 a carico del Monte e dei Comuni aventi regolamenti in vigore al 1° gennaio 1879 per conferimento assegni di riposo ai maestri elementari.

[3]Salvo i casi previsti dai successivi art. 105 e 106 il pagamento dell'intera pensione o dell'indennita' liquidata sara' sempre fatto dal Monte, il quale si rivarra' sui Comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che e' stabilita per la esazione dei contributi.

[4]La quota d'indennita' a carico dei Comuni non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art96 · fonte su Normattiva