Art. 96
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[2]Nei casi previsti dall'articolo precedente, la pensione o la indennita' sara' liquidata ai termini del presente testo unico e ripartita nei modi stabiliti dal precedente art. 73 a carico del Monte e dei Comuni aventi regolamenti in vigore al 1° gennaio 1879 per conferimento assegni di riposo ai maestri elementari.
[4]La quota d'indennita' a carico dei Comuni non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva